Ultima modifica: 30 Novembre 2019

Semplificazione

Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, riteniamo utile fornire in questo spazio una panoramica della normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e del MIUR, oltre alla modulistica per l’autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

In breve, questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Principali casi di esenzione dall’imposta di bollo

Tabella AlI. “B” del D.P.R. 26.10.1972 n. 642:

art. 1 – atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e relativi all’esercizio del diritto elettorale (esenti anche da diritti di segreteria) , petizioni ad organi legislativi
art. 2 – elenchi, ruoli e documentazione concernenti l’Ufficio del Giudice Popolare e leva militare
art. 3 – atti relativi a procedimenti penali, di pubblica sicurezza e disciplinare (denunce di smarrimento);
art. 5 – documenti relativi al procedimento di accertamento e riscossione tributi (rimborsi, pagamento tributi, attribuzione CF e P. IVA, detrazioni IRPEF,denunce di successione);
art. 8 – copie e certificati rilasciati nell’interesse di persone non abbienti, atti relativi a sussidi o ammissione a istituti di beneficenza art. S,bis – certificati anagrafici richiesti da società sportive
art. 9 – atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, pensioni, assegni familiari (INPS) (esenti anche da diritti di segreteria) e lavoro (iscrizione liste collocamento, cessazione rapporto di lavoro, cessione del quinto) ;
art. 10 – assistenza sanitaria, igiene pubblica
art. 11 – atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo (esenti anche da diritti di segreteria), scuola materna, asili nido e istruzione secondaria di secondo grado –borse di studio, esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni e mensa scolastica;
art. 12 – controversie relative a pensioni dirette, assicurazioni sociali obbligatorie, assegni familiari, di lavoro, equo canone, ricongiunzione carriera agli effetti contributivi (esenti anche da diritti di segreteria);
art 13 – bis contrassegno invalidi rilasciato a soggetti la cui invalidità riduce o impedisce le capacità motorie;
art. 14 – domande per ottenere certificati di anagrafe,atti e documenti esenti da bollo, certificati dei casellario giudiziale;
art. 18 – atti e documenti necessari per rilascio o rinnovo di passaporti, carte di identità e documenti equipollenti;
art.21-bis – concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo;
art. 23 – documenti relativi a espropriazione per causa di pubblica utilità e pagamento indennità di espropriazione;
art. 24 – abbonamenti per trasporto persone;
art. 27- bis atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Certificati scolastici:

1-certificati alunni – art. 7, comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405 esenta dall’imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado,comprese le pagelle,i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.

2- certificati di servizio:

a- l’art. 1 L. n. 370/88 prevede l’esenzione per “Documenti presentati ai fini della partecipazione a pubblici concorsi o assunzioni nella PA.”.

b- per i certificati di servizio utili ai fini pensionistici, si fa riferimento all’art. 9 della tabella sopra riportata.

c- Per tutti gli altri fini, tranne che uso privato, che devono essere acquisiti direttamente fra pubbliche amministrazioni, ai sensi del secondo comma dell’art.10 della legge 15/1968 e dei commi 2 e 3 dell’ art.18 della legge 241/1990, possono essere redatti senza il pagamento del tributo del bollo nella considerazione che essi non vengono rilasciati all’interessato e che l’art. 16 della tabella allegato B) annessa al DPR. 26 ottobre 1972, n.642, accorda l’esenzione dell’imposta a favore di tutti gli atti e documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi elencate”.

L’elenco di amministrazioni di cui al sopra citato art.16 della Tariffa è tassativo: le certificazioni anagrafiche richieste da soggetti non compresi in tale elenco devono essere assoggettate al tributo del bollo.

CONTROLLO DEI CERTIFICATI
Gli accertamenti d’ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere richiesti agli Uffici Responsabili ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEO: fric85800r@istruzione.it

PEC: fric85800r@pec.istruzione.it

Tutte le richieste saranno evase di norma entro 5 giorni e comunque entro 30 giorni.