Ultima modifica: 21 Dicembre 2023

ISTRUZIONE PARENTALE E FREQUENZA DI SCUOLE NON STATALI E NON PARITARIE

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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva, in modalità cartacea ed entro il 10 febbraio 2024, direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. L’alunna/o in istruzione parentale dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

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